Settori di attività

Lo Studio Legale Cenacchi opera a Varese da più di 20 anni, offrendo soluzioni pratiche per la risoluzione delle problematiche in tutti i settori del diritto civile

Rivolgersi ad un avvocato in caso di conflittualità, o anche prima che questa sorga, in previsione del compimento di atti importanti per la vita di una persona o di un’azienda, consente di affrontare le situazioni con maggiore lucidità e determinazione ed evitare successive problematiche.

Lo studio vi assisterà in caso di:

-Separazioni e divorzi e diritto di famiglia
-Risarcimento del danno (sinistri stradali, responsabilità medica, danni condominiali)
-Assistenza all’acquisto e alla locazione di immobili
-Sfratti
-Eredità
-Recupero crediti nell’interesse di privati, aziende, istituti di credito e amministrazioni di condominio
-Contrattualistica
-Diritto del lavoro
-Assistenza legale alle imprese (anche con contratti periodici o continuativi)
-Diritto fallimentare

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"Ne vale la pena!?"



Un moderno approccio alle questioni legali impone una estrema concretezza: la prima consulenza viene quindi fornita a prezzo contenuto (90 euro) e deve portare a valutare se sia vantaggioso procedere e quale azione sia più proficua per l’assistito.

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L’obiettivo principe è la risoluzione delle controversie nel modo più preciso e veloce, valutando preventivamente adeguati percorsi alternativi al giudizio, anche avvalendosi dell’istituto della negoziazione assistita o della mediazione, qualora possibili e vantaggiosi per l’assistito.

I rapporti e i contatti sono gestiti direttamente dal titolare dello studio, riducendo sensibilmente i tempi delle risposte.

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Per offrire la panoramica più ampia e accurata su ogni questione, lo Studio collabora da anni con professionisti selezionati quali notai, commercialisti, consulenti del lavoro, medici legali.

In particolare per quanto riguarda le dinamiche familiari è affiancato dalla dott.ssa Luisa Civelli, psicologa e psicoterapeuta di indirizzo psicodinamico con esperienza clinica ventennale; durante le delicate fasi della separazione o del divorzio la dottoressa potrà effettuare una prima consultazione con costi in parte sostenuti dallo Studio stesso, e in seguito offrire un supporto psicologico al cliente o concordare con lui l'opportunità di un percorso di psicoterapia, a seconda delle necessità individuate.

Di tutte le questioni di carattere penale si occupa l’ Avv. Maria Petra Marotta.




DOMANDE E RISPOSTE (IN PILLOLE)



La separazione

La separazione personale dal coniuge si può ottenere anche quando solo uno dei coniugi non tollera più la convivenza con l’altro.
Quando si sente dire “non ti do la separazione”, si sente dire una sciocchezza: farla dichiarare dal Tribunale è un diritto.
È però vero che ottenere la separazione può essere più o meno semplice: più semplice con la separazione consensuale, meno semplice, più lungo e più costoso con la separazione giudiziale.


Cos’è la separazione consensuale?
La separazione consensuale implica che i coniugi raggiungano tra loro un accordo, con l’aiuto dell’avvocato o degli avvocati delle parti, su tutte le questioni che devono essere decise, cioè, oltre alla separazione dei coniugi, l’affidamento dei figli (condiviso o esclusivo) e il loro collocamento presso uno dei genitori, i tempi e le modalità delle visite dell’altro genitore, l’eventuale assegno di concorso al mantenimento dei figli ed eventualmente del coniuge più debole economicamente, e l’assegnazione della casa familiare.

L’intervento dell’avvocato può essere essenziale per il raggiungimento dell’accordo, che deve essere scritto in modo da evitare future controversie su punti poco chiari.

La separazione consensuale si può ottenere in tre modi:
- con il ricorso al Tribunale e la successiva comparizione dei coniugi davanti al Presidente per la conferma delle condizioni già sottoscritte,
- con la negoziazione assistita, che comporta la conclusione dell’accordo davanti agli avvocati, che poi provvederanno a depositare l’accordo sottoscritto agli Uffici competenti.
Il vantaggio della negoziazione assistita dipende dalla riduzione dei tempi per ottenere la separazione, perché si firma con i legali e non si devono invece aspettare i tempi del Tribunale.
- con l’accordo presso il Comune di residenza, ma solamente se non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e se non vi siano trasferimenti patrimoniali tra i coniugi

Cos’è la separazione giudiziale?

La separazione giudiziale implica che i coniugi non abbiano raggiunto un accordo e che quindi essi propongano al Tribunale tutte le proprie richieste nell’ambito di un vero e proprio giudizio ordinario.
Il Tribunale esaminerà le opposte richieste e, alla fine del procedimento, che consisterà in svariate udienze, anche di prove con l’esame di eventuali testimoni, emetterà una sentenza.
I tempi e i costi di questo procedimento sono sensibilmente più alti di quelli della separazione consensuale.


Il divorzio
Mentre con la separazione il legame coniugale continua ad esistere (sì, si continua a essere marito e moglie), con il divorzio si scioglie definitivamente questo legame.
Per poter far dichiarare il divorzio è indispensabile aver ottenuto prima la separazione consensuale o giudiziale.
Il termine dopo il quale è possibile chiedere il divorzio è diverso a seconda del tipo di separazione che si è ottenuta:
si va dai 6 mesi da quando si è comparsi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, a un anno per la separazione giudiziale (purché nel frattempo sia stata emessa la sentenza di separazione).
Le procedure sono uguali a quelle della separazione:
- divorzio congiunto o negoziazione assistita,
- divorzio giudiziale,
- divorzio in Comune (con le limitazioni già viste).

Quanto costano la separazione o il divorzio?

Il costo della separazione consensuale o del divorzio congiunto e della negoziazione assistita dipende dal valore della controversia e dalle attività che in concreto devono venire svolte dagli avvocati per far raggiungere l’accordo alle parti.
Si può dire che normalmente le tariffe partono da circa € 2.000,00.
Il costo della separazione giudiziale e del divorzio contenzioso sale decisamente, partendo da circa € 5.000,00.



Quanto durano a Varese la separazione e il divorzio?

Presso il Tribunale di Varese i tempi che decorrono tra il deposito del ricorso e la comparizione avanti al Presidente Tribunale sono di due/tre mesi.
Nel caso poi di separazione consensuale dovrà venire emesso il decreto di omologazione, che tarderà di qualche giorno o, nel peggiore dei casi, di qualche settimana.
Nel caso di negoziazione assistita i tempi sono sensibilmente ridotti, perché, l’accordo, una volta raggiunto, viene sottoscritto davanti agli avvocati e deve essere semplicemente depositato presso la Procura della Repubblica e non richiede nessuna comparizione in Tribunale.
Nel caso invece di separazione giudiziale il procedimento proseguirà con le scadenze previste dal codice di procedura civile e i tempi ordinari della Giustizia, ciò che comporterà alcuni anni per ottenere la sentenza.


Che cos’è il diritto di famiglia?

Il diritto di famiglia è l’insieme delle norme che si occupano dei rapporti giuridici intercorrenti tra le persone componenti una famiglia e che regolano i rapporti familiari nella loro accezione più ampia, come ad esempio i rapporti tra coniugi, tra genitori e figli, di adozione, di parentela e affinità.
Lo Studio dell’Avv. Cenacchi vi potrà assistere in tutte le pratiche che rientrano in questa grande branca del diritto, come ad esempio affidamento dei minori, cessazione della convivenza more uxorio, disconoscimento della paternità, dichiarazione giudiziale della paternità o maternità, limitazioni della responsabilità genitoriale, mantenimento dei figli, mobbing familiare, rapporti patrimoniali tra coniugi ecc..

La responsabilità civile e il risarcimento del danno

La responsabilità civile è la responsabilità in cui incorre il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione di un diritto altrui.
A sua volta la responsabilità civile si distingue in responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Che cos’è la responsabilità contrattuale?

La responsabilità contrattuale deriva dall’inadempimento, dall’inesatto adempimento o dall’adempimento tardivo di una preesistente obbligazione, qualunque ne sia la fonte (ad esclusione del fatto illecito).
Nonostante si chiami “contrattuale”, questa responsabilità può derivare sia dall’inadempimento di un contratto sia da altre fonti di obbligazione (diverse dal fatto illecito), come l’inadempimento di obbligazioni che derivano dalla legge e da altre fonti atipiche (come da titoli di credito, indebito, arricchimento senza causa, gestione di affari, alimenti e da contatto sociale).
Quando si verifichi un inadempimento o un inesatto o tardivo adempimento sorge il diritto dell’altra parte ad ottenere un risarcimento.


Che cos’è la responsabilità extracontrattuale (o da fatto illecito)?

La responsabilità extracontrattuale deriva dalla violazione del generico obbligo di non recare danno ad alcuno al quale non si è legati da alcun vincolo contrattuale o obbligatorio, e nel caso in cui l’autore abbia agito con dolo (cioè intenzionalmente) o con colpa, oppure si è verificato a causa di negligenza, imprudenza o imperizia oppure di inosservanza di norme.
La violazione di detto obbligo comporta il diritto dell’altra parte a ottenere il risarcimento del danno, ciò che per esempio si può verificare in caso di sinistri stradali, danni condominiali, danneggiamenti, esercizio di attività pericolose, danno cagionato da cose o da animali in custodia, rovina di edificio.
Si tenga conto che il danno extracontrattuale è “atipico”, nel senso che il Legislatore non ha redatto un elenco completo dei casi in cui si può riscontrare questa responsabilità, perché qualunque danno, a seconda delle circostanze, può venire giudicato ingiusto e comportare l’obbligo del risarcimento.

Lo sfratto

Lo sfratto è la procedura con la quale si chiede che il Giudice voglia ordinare la liberazione del proprio immobile da parte del conduttore (o inquilino che dir si voglia).
Lo sfratto può essere di due tipi: per morosità o per finita locazione.

Che cos’è lo sfratto per morosità?
Lo sfratto per morosità è quello che si chiede quando il conduttore non paga regolarmente i canoni di locazione (“rimane moroso”) e/o le spese condominiali, queste ultime quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone.


Che cos’è lo sfratto per finita locazione?
Lo sfratto per finita locazione è quello che si chiede quando il contratto è scaduto ma il conduttore non ha ancora provveduto a rilasciare l’immobile.
Prima della scadenza si può chiedere la c.d. “licenza per finita locazione”, che consente di avere il provvedimento del Tribunale che dispone la data in cui l’immobile dovrà venire rilasciato in anticipo rispetto alla scadenza stessa.

Entrambe le procedure di sfratto seguono la stessa procedura, “semplificata” rispetto alle cause ordinarie, che consta di una / due udienze, ad esito delle quali il Giudice ordina il rilascio dell’immobile e fissa una data per il rilascio spontaneo.
Se il conduttore non lascia l’immobile spontaneamente alla data stabilita dal Giudice, sarà poi necessario eseguire lo sfratto con l’intervento degli Ufficiali Giudiziari.


-Eredità

Alla morte di un parente si apre la successione di tutto il suo patrimonio, secondo le regole dettate dal Codice Civile o dal testamento (sempre che questo non violi le regole dettate dal Cod. Civ.).
Spesso all’apertura di una successione si verificano però contrasti tra i chiamati all’eredità per l’ottenimento delle quote del patrimonio del defunto stabilite per legge.
Sì, perché la legge riserva ai parenti più prossimi delle quote dell’eredità, che non possono essere negate anche qualora il defunto avesse disposto diversamente, attribuendo nel testamento tutta l’eredità o parti cospicue di essa a un erede piuttosto che agli altri di pari grado.
In questi casi risulta necessario verificare anche che non siano state effettuate in vita donazioni dal “de cuius” (cioè colui della cui eredità si tratta) che abbiano violato appunto dette quote.
Le azioni che potrebbero venire esperite sono la “riduzione dell’eredità”, volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti che hanno prodotto la lesione stessa, e la “petizione dell’eredità”, che è l'azione con cui l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
La materia è molto complessa, e normalmente risulta necessario l’assistenza di un legale per ottenere la tutela delle proprie ragioni.







Avv. Stefano Cenacchi

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